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martedì 31 agosto 2010

FIOM INFORMA

Nell’incontro avutosi nella giornata di ieri Martedì 31 Agosto 2010 tra FIAT CNH ITALIA e la RSU di FIM-FIOM-UILM l’Azienda ha comunicato quanto segue:

- la conferma dei giorni di CIGO delle giornate del 2-3-10 Settembre, a cui si aggiunge, causa il perdurare di una situazione negativa di mercato, il ricorso ad ulteriore CIGO per i giorni 23-24-30 Settembre ed 1 Ottobre.

- L’Azienda ha inoltre dichiarato che le giornate di CIGO previste per la fine dell’anno restano quelle indicate negli incontri precedenti: tra le 50 e le 58. A metà ottobre in Associazione Industriali sarà poi possibile avere una visione più chiara della situazione produttiva relativa al primo trimestre del 2011.

- Le giornate del 2 e del 3 Settembre vedranno impegnate in attività di normale produzione la linea TK del reparto Trasmissioni – su 2 turni - e la linea Pianali del reparto Cabine – sul primo turno - .

- Nelle stesse giornate è previsto il Cambio Cartelle nei seguenti tratti. Linea Trasmissioni; la produzione passa da 48 a 45, le postazioni da 17 a 16; linea C2 reparto Cabine: la produzione passa da 43 a 48, le postazioni da 26 a 28; linea B2 officina 2: la produzione passa da 69 a 71, le postazioni da 31 a 32.

- Nella prossima settimana è previsto un incontro sulle problematiche emerse in riferimento alle modifiche dell’organizzazione del lavoro che l’Azienda ha effettuato all’area collaudo funzionale – revisione - delibera nel corso delle ferie.

- In ultimo, ma non in ordine di importanza, l’Azienda ha presentato alla RSU due Ipotesi d’Accordo rispettivamente sull’uso delle videocamere in fabbrica in materia di Ergonomia, e all’utilizzo di Fondimpresa per un corso formativo rivolto agli Impiegati dello stabilimento.

La RSU della FIOM-CGIL si è riservata di valutare la possibilità di un eventuale accordo con FIAT.

Jesi, 1 Settembre 2010                                                la RSU della FIOM-CGIL

DEROGHE AL CONTRATTO,MARCHIONNE DETTA LEGGE, FEDERMECCANICA TREMA di Loris Campetti

Nel suo partito l'amministratore delegato Fiat può iscrivere i ragazzi e le ragazze plaudenti di Comunione e liberazione, e magari anche i suoi compagni di barbecue, gli operai Usa della Chrysler sopravvissuti alla cura Marchionne (e agli hamburger aziendali). Più, naturalmente, l'immarcescibile ministro Sacconi. Il fatto che dovrebbe preoccuparlo, però, è che nel partito avverso, o comunque dei critici della sua filosofiat post-lotta di classe, le fila degli adepti si stanno pericolosamente allungando. Passi la Fiom, passino i partiti extraparlamentari e qualche minoranza Pd, passino il giudice di Melfi e il presidente Napolitano, ma che a gufare ci si metta anche il vescovo Bagnasco con la sua vecchia dottrina sociale, è troppo. Persino Cesare Romiti, predecessore di Marchionne, lancia strali; Corrado Passera (Intesa San Paolo, banca di riferimento Fiat) storce il naso e commentatori ieri amici prendono le distanze. Il massimo sarebbe che persino i sodali di Confindustria e Federmeccanica si mettessero a mugugnare.

Effettivamente Marchionne chiede molto alle associazioni padronali, usando come fa con gli operai il ricatto «prendere o lasciare». Se agli operai e ai sindacati chiede di scegliere tra i diritti e il lavoro, a Confindustria e Federmeccanica fa sapere che la Fiat è pronta a dare forfait perché non è più disposta a sopportare il peso del contratto dei metalmeccanici, meglio uno del settore auto, cioè un contratto speciale per la sola Fiat che dell'auto è monopolista. A meno che Federmeccanica non faccia sue tutte le pretese Fiat e di deroga in deroga svuoti il contratto dei meccanici, in combutta con Fim e Uilm. Una richiesta esosa per gli stessi padroni, che si troverebbero ad affrontare in tutte le fabbriche l'opposizione dura del sindacato più rappresentativo: la Fiom di Landini che sta facendo vedere i sorci verdi al Lingotto.

Una richiesta esosa per la natura e il peso specifico delle deroghe. Il primo passo che Federmeccanica si è detta disposta a compiere è la disdetta dell'ultimo contratto unitario, quello del 2008, per assumere quello separato sigliato un anno dopo da Fim e Uilm, ma non dalla Fiom. Contratto tutt'ora in vigore perché mai disdettato. Ma a Marchionne non basta, perché lui quel contratto lo aveva già rottamato unilateralmente. E qui arriva la parola magica: deroga. Per consentire la permanenza della newco di Pomigliano in Confindustria, di deroghe al contratto (quello separato) ne servono moltissime. Analizziano le otto principali.

1) Le ore annue di straordinario non concordate con le Rsu dovrebbero passare da 40 a 120 (cioè da 5 a 15 giorni, magari di sabato).

2) Ora, se le linee si fermano per cause di forza maggiore (temporali, alluvioni, incendi...) l'azienda può chiedere agli operai di recuperare un'ora. La Fiat vorrebbe inserire tra le cause di blocco anche il ritardo (magari per sciopero) di componenti da parte dei fornitori e pretende di disporre di un giorno di recupero ogni sei mesi da pescare tra i riposi o di computare come straordinari.

3) Nuova normativa sulla malattia al fine di non pagare i primi tre giorni di assenza.

4) Regolamentazione del diritto di sciopero, per fare come negli Usa in cui lo sciopero è vietato fino al 2014, e come nell'«accordo» separato di Pomigliano imposto con un referendum militarizzato.

5) Ora i dipendenti hanno diritto ad almeno 11 ore di riposo al momento del cambio turno, per esempio dal pomeridiano al notturno. La richiesta è di ridurlo, in modo che chi smonta alle 22 possa riattaccare alle 6 del mattino successivo. Magari dormendo in automobile, visto che molti dipendenti sono costretti a ore di viaggio per il trasferimento casa-lavoro e viceversa.

6) La mezz'ora di pausa mensa (per di più a fine turno) può essere abolita e trasformata in mezz'ora di lavoro straordinario.

7) Sanzioni a chi non rispetta le suddette deroghe, per esempio sul divieto di sciopero, e taglio dei permessi sindacali ai sindacati dissidenti.

8) Disdettate le ore di permesso sindacale aggiuntive, conquistate negli anni Settanta, ai sindacati non firmatari del nuovo contratto capestro.

La parola passa a Federmeccanica che il 7 settembre dovrà decidere se perdere la Fiat o piegarvisi, e prepararsi a una stagione di dura lotta di classe, quella che Marchionne vorrebbe abolire per decreto. I padroni sono divisi, e del resto persino nello stato maggiore del Lingotto non tutti condividono la crociata del capo.


Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale
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Ufficio Sindacale
Protocollo: BP/eg/2010/3039
Roma, 31 agosto 2010
A tutte le Fiom regionali e territoriali
Alla Segreteria e Apparato nazionale

Oggetto: Risoluzione Agenzia delle Entrate su detassazione lavoro notturno e straordinario entro il 30 settembre 2010 è possibile richiedere le agevolazioni erroneamente non applicate negli anni 2008 e 2009

Care compagne e cari compagni,

la Risoluzione n. 83/E della Agenzia delle Entrate del 17/08/ 2010, che vi alleghiamo, rispondendo ad un quesito proposto da un’azienda privata su come applicare la detassazione (aliquota del 10%) al lavoro notturno, chiarisce in via definitiva quanto dalla Fiom più volte asserito ovvero che “ sono oggetto dello speciale regime di tassazione non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa”.
Come già precisato nei chiarimenti forniti dalla circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 59/E del 22 ottobre2008 il lavoratore/ce turnista può usufruire dello speciale regime di tassazione in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno, qualora il turno di lavoro ricada durante l’orario diurno,invece usufruirà dello speciale regime di tassazione in relazione all’intero compenso percepito (ossia compenso ordinario più maggiorazione) qualora presti lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva. La medesima Risoluzione precisa che lo stesso speciale regime di tassazione (riferito cioè sia al compenso ordinario che alla maggiorazione) si deve applicare, per coerenza logico sistematica, “anche a quei lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni che rientrano nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva.” Lo stesso deve intendersi per le somme erogate a fronte di lavoro straordinario prestato nel 2008 per cui viene specificato che sono soggette all’imposta sostitutiva le “.. somme complessivamente erogate a questo titolo (es. l’intera ora di lavoro straordinario comprensivo di retribuzione ordinaria e maggiorazione)”. L’agevolazione si applica, naturalmente, nel rispetto dei requisiti e dei massimali previsti dalla normativa di riferimento per i diversi anni e, pertanto, per un importo massimo di 3.000,00 euro per l’anno 2008 e di 6.000,00 euro per gli anni 2009 e 2010 in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbia superato nell’anno precedente un determinato importo (non superiore ad euro 30.000,00 lordi per il 2007, euro 35.000,00 lordi nell’anno 2008 e per il 2009.
Invece in molti casi i datori di lavoro hanno dato una interpretazione diversa, sottoponendo a tassazione sostitutiva, in riferimento al lavoro notturno, e allo straordinario (limitatamente al 2008, infatti nella finanziaria 2009 la detassazione degli straordinari è stata abolita) solo l’indennità o la maggiorazione e quindi assoggettando ad imposta ordinaria la parte ordinaria della retribuzione oraria. La Risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 17 agosto 2010 sancisce la retroattività del diritto, precisando che per quanto riguarda le retribuzioni in oggetto che siano state erroneamente sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all’imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973. A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a certificare l’importo delle somme erogate sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.

Ricordandovi che per tutti i casi in contenzioso è comunque utile avvalersi della collaborazione dei nostri uffici vertenze e dei CAF-CGIL vi indichiamo, a titolo esemplificativo le principali casistiche possibili:

· SOMME PERCEPITE NEL 2008 E LAVORATORE CHE NEL 2009 HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (730 O UNICO): 
  • è possibile presentare dichiarazione integrativa con modello UNICO entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno. Oltre il 30 settembre sarà possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.

· SOMME PERCEPITE NEL 2008 E LAVORATORE CHE NEL 2009 NON HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI :
  •  è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n.602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza dellavoratore.

· SOMME PERCEPITE NEL 2009 E LAVORATORE CHE NEL 2010 HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON MODELLO 730:
  •  è possibile presentare un UNICO Correttivo nei termini entro il 30 settembre 2010, dopo tale data sarà possibile presentare un UNICO Integrativo fino al 30 settembre 2011.

· SOMME PERCEPITE NEL 2009 E LAVORATORE CHE NEL 2010 NON HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI:
  •  è possibile presentare la dichiarazione con modello UNICO/2010 entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno.

Oltre il 30 settembre e fino al 29 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sarà possibile pagando la sanzione per tardiva presentazione. Oltre il 29 dicembre è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.

Un caro saluto.
 P. l’Ufficio sindacale Fiom
 Barbara Pettine