Care compagne e cari compagni,
tenuto conto delle tante osservazioni che ci giungono dagli Rls, riguardo comportamenti non sempre “corretti” da parte dei “medici competenti”, riteniamo utile segnalare una importante sentenza della Corte di Cassazione che ha sanzionato il medico competente inadempiente.
La sentenza n.1856 della Corte di Cassazione esprime chiaramente il concetto che il medico competente non è il mero esecutore delle decisioni prese dal capo azienda o dal Rspp ma deve svolgere una propria funzione più amplia e autonoma.
Il medico competente non deve basarsi, per attivare la sorveglianza sanitaria più adeguata, in relazione ai rischi a cui sono esposti i lavoratori, solo sulle informazioni del datore di lavoro ma agendo di propria iniziativa, raccogliere notizie e conoscenze sull’ambiente di lavoro, sulla postazione lavorativa, sulle caratteristiche delle mansioni svolte dai lavoratori.
La Corte di Cassazione ricorda nella sentenza, che il dlgs 81/08 (Testo Unico), con l’art.25 amplia il ruolo del medico competente, ben oltre le attività previste dalla vecchia l..626/94, arrivando addirittura con il dlgs correttivo 106/09 a prevedere sanzioni penali per la violazione di questa maggiore responsabilità.
Dunque gli Rls devono sempre pretendere che le caratteristiche della sorveglianza sanitaria e cioè la periodicità delle visite, le eventuali visite specialistiche ed esami clinici e radiologici necessari, siano sempre risultanze di una autonoma valutazione del medico e solo dopo che abbia visitato gli ambienti di lavoro, parlato con i lavoratori e si sia consultato con gli stessi Rls.
Il medico competente, che non operasse in tal senso, deve essere immediatamente diffidato dagli Rls e se tale comportamento non venisse modificato, si deve chiedere all’azienda la rimozione dello stesso medico competente.
A fronte della indisponibilità dell’azienda a procedere alla rimozione del medico, si deve inoltrare, a firma congiunta Rls e segretario territoriale Fiom, formale denuncia al responsabile del servizio di prevenzione della Asl, con la richiesta di intervento e di rimozione dello stesso medico.
Ricordiamo inoltre che gli Rls devono esercitare il diritto di chiedere il telefono al medico competente, affinché sia sempre reperibile, il suo domicilio, per verificare che sia sempre nella possibilità di intervenire nella unità di produzione in breve tempo, nonché la sua specializzazione , che per obbligo di legge, può non può che essere in igiene del lavoro o medicina del lavoro. E’ fatto divieto assoluto di esercitare la funzione di medico competente con altre specializzazioni.
Gli Rls devono inoltre richiedere al medico competente, gli atti che dimostrano che sono stati predisposti i libretti sanitari individuali di rischio per ciascun lavoratore, nonché ogni anno il registro degli infortuni e il documento che in forma anonima e collettiva descrive le eventuali inidoneità riscontrate alla mansione e le prescrizioni fatte.
Sperando di avervi fornito utili informazioni, vi saluto cordialmente.
Fiom Nazionale