Pagine

martedì 31 agosto 2010


Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale
corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262312-320-321 - fax +39 06 85303079
www.fiom.cgil.it - e-mail: sindacale@fiom.cgil.it

Ufficio Sindacale
Protocollo: BP/eg/2010/3039
Roma, 31 agosto 2010
A tutte le Fiom regionali e territoriali
Alla Segreteria e Apparato nazionale

Oggetto: Risoluzione Agenzia delle Entrate su detassazione lavoro notturno e straordinario entro il 30 settembre 2010 è possibile richiedere le agevolazioni erroneamente non applicate negli anni 2008 e 2009

Care compagne e cari compagni,

la Risoluzione n. 83/E della Agenzia delle Entrate del 17/08/ 2010, che vi alleghiamo, rispondendo ad un quesito proposto da un’azienda privata su come applicare la detassazione (aliquota del 10%) al lavoro notturno, chiarisce in via definitiva quanto dalla Fiom più volte asserito ovvero che “ sono oggetto dello speciale regime di tassazione non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa”.
Come già precisato nei chiarimenti forniti dalla circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 59/E del 22 ottobre2008 il lavoratore/ce turnista può usufruire dello speciale regime di tassazione in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno, qualora il turno di lavoro ricada durante l’orario diurno,invece usufruirà dello speciale regime di tassazione in relazione all’intero compenso percepito (ossia compenso ordinario più maggiorazione) qualora presti lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva. La medesima Risoluzione precisa che lo stesso speciale regime di tassazione (riferito cioè sia al compenso ordinario che alla maggiorazione) si deve applicare, per coerenza logico sistematica, “anche a quei lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni che rientrano nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva.” Lo stesso deve intendersi per le somme erogate a fronte di lavoro straordinario prestato nel 2008 per cui viene specificato che sono soggette all’imposta sostitutiva le “.. somme complessivamente erogate a questo titolo (es. l’intera ora di lavoro straordinario comprensivo di retribuzione ordinaria e maggiorazione)”. L’agevolazione si applica, naturalmente, nel rispetto dei requisiti e dei massimali previsti dalla normativa di riferimento per i diversi anni e, pertanto, per un importo massimo di 3.000,00 euro per l’anno 2008 e di 6.000,00 euro per gli anni 2009 e 2010 in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbia superato nell’anno precedente un determinato importo (non superiore ad euro 30.000,00 lordi per il 2007, euro 35.000,00 lordi nell’anno 2008 e per il 2009.
Invece in molti casi i datori di lavoro hanno dato una interpretazione diversa, sottoponendo a tassazione sostitutiva, in riferimento al lavoro notturno, e allo straordinario (limitatamente al 2008, infatti nella finanziaria 2009 la detassazione degli straordinari è stata abolita) solo l’indennità o la maggiorazione e quindi assoggettando ad imposta ordinaria la parte ordinaria della retribuzione oraria. La Risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 17 agosto 2010 sancisce la retroattività del diritto, precisando che per quanto riguarda le retribuzioni in oggetto che siano state erroneamente sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all’imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973. A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a certificare l’importo delle somme erogate sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.

Ricordandovi che per tutti i casi in contenzioso è comunque utile avvalersi della collaborazione dei nostri uffici vertenze e dei CAF-CGIL vi indichiamo, a titolo esemplificativo le principali casistiche possibili:

· SOMME PERCEPITE NEL 2008 E LAVORATORE CHE NEL 2009 HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (730 O UNICO): 
  • è possibile presentare dichiarazione integrativa con modello UNICO entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno. Oltre il 30 settembre sarà possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.

· SOMME PERCEPITE NEL 2008 E LAVORATORE CHE NEL 2009 NON HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI :
  •  è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n.602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza dellavoratore.

· SOMME PERCEPITE NEL 2009 E LAVORATORE CHE NEL 2010 HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON MODELLO 730:
  •  è possibile presentare un UNICO Correttivo nei termini entro il 30 settembre 2010, dopo tale data sarà possibile presentare un UNICO Integrativo fino al 30 settembre 2011.

· SOMME PERCEPITE NEL 2009 E LAVORATORE CHE NEL 2010 NON HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI:
  •  è possibile presentare la dichiarazione con modello UNICO/2010 entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno.

Oltre il 30 settembre e fino al 29 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sarà possibile pagando la sanzione per tardiva presentazione. Oltre il 29 dicembre è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.

Un caro saluto.
 P. l’Ufficio sindacale Fiom
 Barbara Pettine

Nessun commento:

Posta un commento